- autoveicoli diesel pre Euro 1 (già in vigore), Euro 2 ed Euro 3;
- veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1 (già in vigore), Euro 2 ed Euro 3.
Il divieto di circolazione sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00, come di seguito indicati:
ECCO L’ORDINANZA
Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli premesso che:
• con Ordinanze Sindacali n°13 e 14 del 19-12-2013 furono i adottati provvedimenti, in ottemperanza a quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale della qualità dell’Aria, ponendo limitazioni al traffico veicolare (Euro 3);
• con Deliberazione di Giunta Comunale n°117 del 16-05-2014 è stato approvato il Piano d’Azione Comunale che prevede l’attivazione di vari interventi finalizzati a mantenere i livelli inquinanti nei limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia;
• con Ordinanza n°11 del 24-7-2019, è stata imposta una limitazione al traffico veicolare (Euro 4) in relazione ai dati delle centraline riferite al Biossido d’Azoto;
• con Ordinanza n°12 del 31-07-2019 è stata perzialmente sospesa l’Ordianza n. 11/2019, nelle disposizioni limitative dei mezzi in circolazione (Euro 4) in virtù della tendenza migliorativa dei dati, fornendo comunque indicazioni comportamentali ed avvisi alla popolazione al fine di contenere l’inquinamento atmosferico in città in particolar modo relativamente all’inquinante Biossido d’Azoto (NO2);
Rilevato che dal I° Agosto 2019, le Centraline SA 22 (ubicata nell’Ospedale via Vernieri) e SA23 (ubicata nella Scuola Conti di Fratte) hanno registrato un graduale ridimensionamento sia del Valore Medio Annuale che dei <<dati validati giornalieri>> dove non si sono registrate punte superiori ai 100 µg/m3.
Atteso che:
la Delibera della Giunta Regionale n°120 del 26-03-2019 <<Accordo DI PROGRAMMA-MATTM/REGIONE CAMPANIA- per l’adozione di misure di miglioramento della qualità dell’aria>> all’articolo 2 prevede che vengano adottate limitazioni al traffico relativo alle autovetture ed i veicoli commerciali di categorie N1,N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o eguale ad “Euro 3” e che tale limitazione sia applicata anche ai motoveicoli ed ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad “Euro 1”; nel provvedimento la Regione Campania prevede, altresì, che:
• entro il 1°Ottobre 2021, la limitazione sia estesa alla categoria “Euro 4” ed è applicata anche ai motoveicoli ed ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad “Euro2”;
• La limitazione sia estesa alla categoria “Euro 5”entro il 1°Ottobre 2025;
• La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limiti del materiale particolato PM10 o del Biossido di Azoto NO2 .
Considerato:
• che, dal 1° Agosto 2019, come dai dati rilevati dal monitoraggio della qualità dell’Aria delle Centraline A.R.P.A.C.-, le Centraline SA22 (ubicata nell’Ospedale via Vernieri) e SA23( ubicata nella Scuola Conti di Fratte) hanno registrato un graduale ridimensionamento sia del Valore Medio Annuale che dei <<dati validati giornalieri>> dove non si sono registrate punte superiori ai 100 µg/m3 dell’inquinante Biossido D’Azoto ;
• che, nonostante i dati presentino un trend di diminuzione, non sono ancora del tutto rientrati nei limiti di norma (particolarmente alla Centralina Osvaldi Conti a Fratte), e, pertanto, anche in considerazione dell’imminente flusso turistico per l’evento “Luci d’Artista”, si ritiene di limitare comunque il traffico veicolare dei mezzi Euro 3 considerati altamente inquinanti nelle fasce orarie previste dalla presente ordinanza;
Visti:
• Il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 n°155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente per un’aria più pulita in Europa;
• La Legge n°120/2010 ”Disposizioni in materia di sicurezza stradale- Modifiche al Codice della strada, di cui al Decreto Lgs. 30-04-1992, e succ. mod. ed integr.;
• L’art. 7, comma 1, lettera a) b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli ;
• L’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L.gs n.267/2000;
Visti, altresì:
• L’Art. 54 del Decreto Legislativo n°267 del 18 Agosto 2000, modificato con la Legge n°125 del 24 Luglio 2008, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza;
• L’art. 7 bis del D.Lgs 18-08-200 n°267, comma 1-bis “La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”;
• L’art. 16 della Legge 24-11-1981 n°689 così come modificato dall’articolo 6 bis della legge 24-07-2008 n°15 di conversione del D.L. 23-05-2008 n°92;
Vista la Relazione del Dirigente del Settore Ambiente prot. n. 198751 del 29/10/2019;
ORDINA
1) di Revocare le ordinanze n. 11 del 24/7/2019 e n. 12 del 31/7/2019;
2) di Vietare la circolazione del traffico veicolare di tutti i veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09,30 .alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00, come di seguito indicati:
– Autoveicoli diesel pre Euro 1 (già in vigore), Euro 2 ed Euro 3;
– Veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1 (già in vigore), Euro 2 ed Euro 3;
3) di demandare al Comando di Polizia Municipale il compito di controllo e rispetto dei limiti di circolazione previsti dalla presente ordinanza su tutoo il territorio comunale;
4) di riservarsi, in relazione all’andamento dei dati di rilevazione delle Centraline, così come monitorati attentamente dal Settore Ambiente del Comune, di adottare ulteriori provvedimenti restrittivi qualora se ne ravvisassero gli estremi;
traffico, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a
bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere
immediatamente successiva all’accensione del motore;
b)- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico, in
particolare nelle zone abitate e nelle aree di criticità;
c)- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in
corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.
Sanzioni Previste
Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n°285 “Nuovo Codice della Strada” introdotto dall’art. 2 della Legge n°120/2010 ”Disposizioni in materia di sicurezza stradale- Modifiche al Codice della strada”.
Il comando di Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l’efficacia .
Il Servizio Segnaletica Stradale provvederà a realizzare ed installare la segnaletica con le opportune indicazioni, agli ingressi stradali alla città ed in altrettanti punti strategici.
L’Ufficio Stampa ed Area Comunicazione dell’Ente assicurerà le idonee forme di informazione alla città.
Esclusioni dal divieto di circolazione
Sono escluse dal divieti di circolazione della presente ordinanza le seguenti categorie di veicoli:
1. ciclomotori, moto e scooter;
2. veicoli di servizio dei giornalisti nell’esercizio della propria professione al fine di garantire il diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini all’informazione;
3. gli autoveicoli ad emissione nulla;
4. gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido e termico;
5. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi(metano – g. p. l);
6. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
7. autoveicoli che effettuano car pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
8. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
9. veicoli al servizio di portatori di Handicaps- muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciate dagli Enti Competenti(Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.) ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse
10. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate(da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatoria) nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato da Pronto Soccorso;
11. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro e dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore stà prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile ;veicoli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo, nonché veicoli di persone che svolgono servizio di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia(da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatoria);
12. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale , delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri corpi armati dello Stato;
13. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
14. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
15. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
16. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatoria);
17. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale(ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica,fognaria e di depurazione;
18. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria(con documenti dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all’andata e ritorno;
19. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
20. veicoli di sacerdoti e ministri di culto e di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzato;
21. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
22. veicoli di interesse storico e collezionistico , di cui al’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione , rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ed ai veicoli con targa A.S. I. o di Registro esposta;
23. veicoli classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n°285 e successive modificazioni, nell’ambito della regolare pratica agronomica;
24. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all’estero;
Si trasmette la predetta Ordinanza:
• All’Ufficio Pubblicazioni istituzionali del Comune, all’Ufficio Notifiche per l’affissione all’Albo Pretorio, quale informativa al pubblico, relativamente all’adozione delle misure poste in essere nella Ordinanza de quo sino al raggiungimento dei valori limiti annuali del Biossido d’azoto al contenimento del valore nel limite medio annuale del 40%µg/m 3;
• Al Comando Polizia Municipale, per il controllo ed il rispetto di quanto stabilito dalla presente Ordinanza.
• Al Direttore del Settore Mobilità, Trasporti e Manutenzione affinché provveda a far apporre, in luoghi ben visibili e nelle aree dove si registrano le maggiori criticità, le limitazioni alle categorie di autoveicoli oggetto di divieto di circolazione negli orari stabilliti;
• Al Presidente della Società Salerno Mobilità, in previsione del prossimo periodo delle festività natalizie con l’evento della “ Luci d’Artista “, affinché verifichi che le prenotazioni dei bus turistici rispettino la presente Ordinanza.