Per i Supremi giudici tale debito, relativo ad una tassa automobilistica per l’anno 2005, rientra nello stralcio ammesso che il valore sia inferiore a mille euro, comprendendo anche gli interessi e le sanzioni pari a 197,06. Come riporta Italia Oggi, il ruolo deve ritenersi essere stato consegnato all’agente di riscossione, in questo caso la So.Ge.t4 spa, dopo la notifica dell’avviso di accertamento.
Ad avviso, la riscossione coattiva può avvenire in diversi modi. Il primo mediante la formazione di un ruolo esecutivo e la conseguente emissione di una cartella di pagamento tramite Equitalia spa. Il secondo, invece, prevede l’emissione di un’ingiunzione di pagamento direttamente da parte dell’amministrazione. Il terzo, infine, con l’emissione di un’ingiunzione di pagamento tramite un concessionario abilitato.
La l. n.136/2018, fa riferimento ai “singoli carichi affidati agli agenti della riscossione”. Questo senza considerare la data nella quale questi ultimi provvedono alla emissione della cartella di pagamento o all’ingiunzione di pagamento. La norma prevede infatti che“i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31/12/2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15/6/2015,pubblicato nella G.U. n. 142 del 22/6/2015”.
E così anche Ctp e Ctr danno avvio all’applicazione di questa legge. Ne consegue che con la sentenza 692/19 della commissione marchigiana è stato sancito l’automatismo del saldo e stralcio del bollo auto per le cifre di importo inferiore ai mille euro. Questo in quanto la pace fiscale non distingue la natura del debito o del creditore.
Fonte Il Giornale
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