Come stabilito dalla legge n. 48 del 18 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”, l’Amministrazione Comunale ha adottato il provvedimento di divieto a tutela della pubblica e privata incolumità, valutato che l’abbandono di contenitori di vetro e lattine può determinare la possibilità che gli stessi vengano utilizzati come oggetti contundenti.
In particolare su tutto il territorio comunale, dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 24 e del 31 dicembre 2019; dalle ore 18:00 del 5 gennaio 2020 fino alle ore 6:00 del 6 gennaio 2020, sussisterà il divieto di vendere per asporto bevande sia alcoliche che analcoliche contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori similari, che potranno essere consumate all’esterno dei locali solamente in bicchieri di plastica che dovranno successivamente essere smaltiti in appositi contenitori messi a disposizione dei titolari dei pubblici esercizi o delle attività di vendita.
I titolari delle attività commerciali dovranno esporre in modo ben visibile apposita cartellonistica riportante il divieto.
È vietato, inoltre, consumare bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori similari nelle strade, piazze ed aree ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1 del Regolamento Comunale del Centro Storico, e di seguito elencate:
- Piazza S. Francesco, compresa l’area adiacente la Basilica della Madonna dell’Olmo; so Umberto I fino all’incrocio con Viale Garibaldi; Via Bernardo Quaranta fino all’incrocio con Via A. Nigro; Via Canonico Avallone fino all’incrocio con via XXIV Maggio; Via Osvaldo Galione fino all’incrocio con Via A. Nigro; Via Felice Parisi fino all’incrocio con Via A. Nigro; Via della Repubblica fino all’incrocio con Via A. Nigro; Via Alfonso Balzico fino all’incrocio con Via Biblioteca Avallone; Piazza Vittorio Emanuele II fino all’incrocio con Piazza Abbro; Via A. Diaz fino all’incrocio con Via Tommaso Cuomo; Via Montefusco fino all’incrocio con Via Benincasa; Via Umberto Mandoli fino all’incrocio con Viale Marconi.
Si richiama al rispetto del divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni, così come disposto dall’art. 689 del codice penale.
In caso di violazione dell’Ordinanza sindacale, ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro. Agli esercenti che non espongono in modo ben visibile l’avviso all’utenza del divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine e altri contenitori similari, sarà applicata una sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 euro.
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