Oltre a suscitare inevitabilmente preoccupazioni sulle conseguenze per la salute dei viaggiatori, il Coronavirus pone per gli utenti del trasporto aereo legittime domande su quali siano i propri diritti in caso di mancata partenza dovuta a quarantena.
La riforma della parte aeronautica del codice della navigazione avvenuta nel 2006, applicando anche al trasporto aereo l’istituto civilistico del recesso, ha introdotto, una nuova formulazione dell’articolo 945, rubricato “Impedimento del passeggero”.
Il dettato normativo prevede che “Se la partenza del passeggero e’ impedita per causa a lui non imputabile, il contratto e’ risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio gia’ pagato.
Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri puo’ chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento e il passeggero e’ responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto”.
Come è facile notare la disposizione consente un diritto al rimborso dell’intero prezzo del biglietto aereo in caso di impossibilità sopravvenuta alla partenza senza, però, prevedere un elenco di ipotesi tassativamente previste lasciando spazio a quesiti interpretativi non sempre di facile soluzione.
Considerato che la quarantena può definirsi, per sua natura, un provvedimento che promana dall’Autorità Sanitaria e, pertanto, una causa di forza maggiore non vi sono dubbi di sorta a considerarla ipotesi che attribuisce al passeggero un diritto al rimborso del prezzo pagato al vettore.
Infatti, la citata norma del codice della navigazione va posta in correlazione con l’articolo 1256 del codice civile che stabilisce il principio secondo cui l’impossibilità sopravvenuta è causa di estinzione dell’obbligazione.
Pertanto le compagnie aeree che hanno contestato le richieste di rimborso da parte delle scuole che hanno annullato le gite di istruzione all’estero non possono esimersi dal restituire il prezzo del biglietto già pagato anche in assenza di disposizioni tassative a patto che la richiesta venga fatta dall’avente diritto (ossia il passeggero o, nel caso di minore, i genitori esercenti la potestà).
L’art. 945 ovviamente si applicherà, solo se sussistera’, ai sensi dell’art. 33 Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale, la giurisdizione italiana con piena legittimità di instaurare il giudizio innanzi il foro più prossimo alla residenza del passeggero/consumatore.
Alfonso Mignone
Avvocato