Nel testo si legge:
“Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.
Bonus 100 euro, come averlo
Il contributo per i dipendenti che non hanno lasciato la loro sede di lavoro durante l’emergenza coronavirus viene riconosciuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, automaticamente. Non è necessario presentare una domanda per ottenerlo.
Il lavoratore vedrà accreditarsi il bonus nel mese di aprile “e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”, si legge nel testo.
Bonus 100 euro si riferisce al mese di marzo
L’importo del bonus di 100 euro è mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va quindi ragguagliato ai giorni effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale. Dunque, si verrà indennizzati per una frazione dei 100 euro per ogni giorno lavorato. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette.
Il premio sarà attribuito in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, oppure, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.