Difatti potranno usufruirne, oltre a coloro i quali si siano visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno 30 giorni a causa delle restrizione nelle procedure di contenimento del Coronavirus, ora anche i lavoratori autonomi potranno accedervi. Nei prossimi 9 mesi, difatti, coloro i quali abbiano subito, e possano certificarlo, delle perdite su base trimestrale pari al 35% del fatturato potranno richiedere la moratoria. Di questa platea potranno far parte anche coloro i quali avevano un reddito Isee superiore di 30mila euro in quanto il tetto per accedere alla misura è stato sospeso.
Ora si dovranno attendere i chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni ma nel frattempo sono stati stanziati i soldi da destinare al fondo dedicato. Difatti, il budget a sostegno della moratoria sui mutui andrà al Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa (istituito con la legge 244/2007) presso il ministero dell’Economia e delle Finanze (gestito da Consap Spa) a cui sono stati destinati altri 400 milioni di euro oltre ai 25 milioni di residui già presenti. Con questo budget Consap dovrà garantire l’ampliamento della moratoria ma non è detto che i soldi bastino. Difatti, secondo le stime della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro sull’impatto delle misure di lockdown adottate dal Governo: saranno tre milioni di lavoratori lasciati a casa e di questi oltre un milione sono autonomi e un altro 1,9 milioni sono lavoratori dipendenti. Inoltre altri 3,6 milioni che sono occupati in settori a “rischio chiusura indotta”.
Tra i requisiti necessari per accedere alla moratoria l’avere contratto un mutuo per lun immobile di importo non superiore a 250mila euro, che ciò sia vigente da almeno un anno e che il ritardo nei pagamenti non superi i 90 giorni consecutivi. Attualmente il Fondo ha accolto 42.394 domande per un importo complessivo di 51,5 milioni di euro concedendo la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. Il Dl Cura Italia all’articolo 26 ha esteso la misura anche per i casi di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni a causa del Coronavirus.