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Nuova ordinanza di De Luca: chiusi cantieri in Campania sino il 3 aprile

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Stop ai cantieri edili privati, salvo gli interventi urgenti per garantire la sicurezza degli immobili, e valutazione della rinviabilità dei lavori nei cantieri a committenza pubblica, ovviamente a eccezione di quelli riguardanti edilizia sanitaria e reti di pubblica utilità. Lo stabilisce, fino al 3 aprile, una ordinanza firmata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Nel caso in cui i lavori proseguano per ragioni di urgenza, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale.
Nella stessa ordinanza De Luca richiama le Amministrazioni pubbliche al rispetto delle norme vigenti su limitazione della presenza del personale e telelavoro. La presenza fisica dei dipendenti deve essere limitata ai soli casi strettamente indispensabili e l’accesso del pubblico va disciplinato comunque mediante prenotazione.

Ho firmato oggi l’ordinanza n.19 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Si richiamano:

“le Amministrazioni Pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società a controllo pubblico del territorio regionale, alla stretta osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la Funzione pubblica n.2/2020, del DPCM 11 marzo 2020 e dell’art.87 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di limitare la presenza del personale e dell’utenza negli uffici – salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l’emergenza ed i servizi pubblici essenziali- ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente
indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l’erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti.

Su tutto il territorio regionale, fino al 3 aprile 2020:

➡️ è sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. I responsabili provvedono alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza;

➡️ per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l’obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. Per le lavorazioni differibili, sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza”.

Il testo completo dell’ordinanza da scaricare

http://www.regione.campania.it/…/ord-n-19-20-03-2020-mn73za…

 

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