L’uomo, dopo una serie di vincite, si era visto bloccare la “scheda gioco” con conseguente impossibilità di realizzare altre giocate e di incassare le somme vinte di circa 4.000,00 €. In conseguenza, della condotta illegittima della Snai, l’uomo – rapp.to e difeso dallo Studio Legale avv.to Caponigro Orlando e De Luca Antonella – aveva chiesto il recesso dal contratto e il pagamento delle somme vinte, ottenendo la vittoria in primo grado contro la SNAI s.pa.
Detta società di scommesse proponeva appello, deducendo la legittimità del blocco della scheda, giustificato da motivi di sicurezza del sistema informatico di gioco. La Corte di Appello – esaminati gli atti di causa – così decideva: “correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato la legittimità del recesso esercitato dall’attore/utente dal contratto stipulato con la SNAI” e confermava il diritto dell’utente salernitano all’incasso delle somme vinte.