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Campania, è ufficiale: De Luca riapre anche bar e pasticcerie. Elenco attività

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Emanata l’ordinanza numero 37 del governatore della Campania Vincenzo De Luca sulla riapertura di librerie, cartolibrerie e cibo da asporto. Così come annunciato ieri, il presidente della Regione ha dettato le disposizioni sulla riapertura parziale delle attività, anticipando così in parte l’avvio della fase 2.
Anzittutto c’è una data: la riapertura delle attività destinatarie del provvedimento avverrà dal 27 aprile fino al 3 maggio. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza n.37 con cui si dispone dal 27 aprile per la riapertura delle attività di cibo d’asporto. Nel dettaglio sono riaperte.

a) “Su tutto il territorio regionale si legge nel documento sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticceriedalle ore 7,00 alle ore 14,00gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2;

b) sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto

Per tutte le attività c’è l’obbligo di adottare le misure di sicurezza prescritte dalla legge.

Obbligo di chiusura per il 25, 26 e 1 maggio

L’ordinanza dispone la chiusura nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020. La disposizione è valida sia nell’ambito della vendita al dettaglio che della grande distribuzione. Il divieto di apertura è valido anche nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.

Sanzioni

Pesanti le sanzioni per chi trasgredisce. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a euro 3.000). Nei casi previsti anche quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni).

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