– che le Ordinanze adottate a livello regionale non fanno riferimento all’attività di commercio al dettaglio o all’ingrosso di fiori, per le quali pertanto continuano ad applicarsi – in assenza di disposizioni regionali più restrittive- le disposizioni statali, sulle quali è tra l’altro recentemente intervenuto un parere del competente Ministero Politiche agricole che ne ammette l’esercizio;
– ai sensi di quanto disposto dall’Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020, risultano consentiti sul territorio regionale interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili in generale, e pertanto anche di quelli aventi destinazione alberghiera o turistica, ovviamente nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).
Peraltro è in corso di valutazione la possibilità di un ulteriore provvedimento, volto a consentire anche, a partire dal 27 aprile 2020, interventi funzionali alla prevista ripresa delle attività nella Fase 2 dell’emergenza.