Ecco una sintesi della parte ordinativa:
Dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei
servizi di trasporto pubblico locale (TPL), sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto.
In particolare:
– per i servizi di Trasporto Pubblico Locale di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60 % dei servizi programmati in ordinario, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;
– per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del
Golfo, è disposta la riattivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo
restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati.
– Si richiamano le Amministrazioni pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società e altri
enti a controllo pubblico del territorio regionale alla stretta osservanza delle disposizioni di legge vigenti in tema di smart working, per limitare la presenza del personale e dell’utenza negli uffici, salvo che per i servizi necessari.
– Si raccomanda agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie
differenziate e scaglionate, per evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e affollamenti.
– Si dispone, per i soli giorni 4 e 5 maggio 2020, la seguente articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza:
personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30;
personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30;
personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30
ed il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000).