In particolare, cambiano le regole per gli spostamenti e dunque anche l’utilizzo del modulo per la certificazione degli stessi.
Quali spostamenti sono consentiti nella fase due
Il nuovo Dpcm conferma la possibilità di muoversi dal proprio domicilio o residenza per comprovate esigenze lavorative, per motivi di assoluta urgenza, per far ritorno al proprio domicilio o residenza, per ragioni di salute, per svolgere attività sportiva/motoria all’aperto o per situazioni di necessità, ampliando la casistica in cui si applica questa fattispecie.
Rientrano tra i casi di necessità anche gli spostamenti per incontrare i propri “congiunti”, per quanto venga comunque raccomandato di limitare al massimo questo tipo di incontri, proprio per non aumentare il rischio di diffusione del contagio (ricordiamo che anche in tali occasioni vanno rispettati i principi di precauzione, mantenendo il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine).
L’utilizzo del termine “congiunti” ha destato perplessità, ma il governo ha chiarito che si intende: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
È inoltre possibile accompagnare i propri figli minorenni al parco e spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre mantenendo le norme di distanziamento sociale.
Quando servirà l’autocertificazione
Anche dopo l’ultimo Dpcm, resta obbligatorio giustificare tutti gli spostamenti di cui abbiamo parlato. In altre parole, in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, i cittadini devono essere sempre in grado di fornire un giustificato motivo per i propri spostamenti. In tal senso, sarà ancora necessario esibire o compilare un’autocertificazione, utilizzando lo stesso modello attualmente in vigore.
Cambia però la modalità di giustificazione per comprovate esigenze lavorative. In tal caso, infatti, l’autocertificazione può essere sostituita da una “adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro idonea a dimostrare la condizione dichiarata”. In altre parole, sarà possibile giustificare lo spostamento per motivi di lavoro semplicemente esibendo un tesserino o un documento che attesti la propria condizione lavorativa, senza dover compilare l’autocertificazione.
FONTE Fanpage.it