L’oltraggio a Pubblico Ufficiale è il reato previsto dalla legge 94/2009 che ha introdotto il nuovo articolo 341bis del Codice Penale. Nel dettaglio, si definisce oltraggio la condotta di una persona che offende l’onore e il prestigio di un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Con il Decreto Sicurezza Bis l’offesa (indipendentemente dalla sua tenuità) costituirà sempre reato e il giudice non potrà far altro che stabilire la pena prevista.
Il reato di oltraggio a PU sussiste solamente in presenza di determinate condizioni:
l’offesa viene posta in luogo pubblico o aperto al pubblico (come ad esempio in cinema e teatri);
la condotta offensiva viene messa in atto in presenza di più persone;
la frase rivolta nei confronti del PU deve contenere parole o frasi volgari e offensive che assumono una valenza oggettivamente denigratoria;
non c’è oltraggio nel caso in cui l’offesa al Pubblico Ufficiale avvenga per via telegrafica o telefonica;l’offesa avviene nel momento in cui il Pubblico Ufficiale sta compiendo “un atto di ufficio”. Il reato è punibile con la reclusione, per un massimo di tre anni.
La legge però prevede l’estinzione del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale nel caso in cui l’imputato, prima del giudizio, decida di risarcire il danno arrecato sia alla persona offesa che al suo ente di appartenenza.
Infine, la legge identifica alcune cause di non punibilità per il reato: nel dettaglio, non possono essere punite quelle offese provocate dal pubblico ufficiale che ha ecceduto con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Quindi, non c’è reato qualora la reazione sia successiva ad un abuso di potere da parte del Pubblico Ufficiale.