I gestori dovranno installare dispenser per igienizzare le mani. Docce solo all’aperto. Via libera alla nautica da diporto anche verso le isole, solo per i residenti o domiciliati in Campania. Da lunedì 25 riaprono anche gli zoo di Napoli e delle Maitine.
L’ORDINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA
“A decorrere dal 23 maggio e fino al 31 luglio, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio. E’ consentita la riapertura delle attività degli stabilimenti balneari“.
1.3. è consentita la riapertura delle attività commerciali di noleggio di biciclette, scooter, risciò, ciclo-carrozzelle, monopattini elettrici, sedway e simili, nel rigoroso rispetto delle misure generali previste dal Documento Allegato sub 2 all’Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020, pubblicata sul BURC n.107 di pari data, riferite alle attività commerciali di vendita al dettaglio, in quanto compatibili, nonché alle misure di cui al Protocollo di sicurezza allegato sub 2 al presente provvedimento;
1.3. è consentita l’attività di nautica da diporto su mezzi privati, anche da parte di soggetti non appartenenti al nucleo familiare convivente e residenti o domiciliati nella regione Campania, con utilizzo dei posti ridotto in tale caso del 25% rispetto al massimo consentito dal libretto di navigazione, al fine di assicurare un adeguato distanziamento a bordo;
RIAPRONO ANCHE GLI ZOO
2. A decorrere dal 25 maggio 2020, è consentito l’esercizio degli Zoo regionali (Zoo di Napoli e Zoo delle Maitine), a condizione del rispetto dei Protocolli, da trasmettersi da parte degli esercenti interessati ai Comuni e ai Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL competenti e all’Unità di Crisi, recanti le misure precauzionali redatte nel rispetto dei documenti già esaminati dall’Unità di Crisi regionale, integrati con le ulteriori prescrizioni di cui alla nota dell’Unità di crisi del 22 maggio 2020, Allegato sub 3 al presente provvedimento. Dalla data di trasmissione dei Protocolli, l’espletamento dell’attività è consentito nel rispetto di quanto previsto ivi previsto, fatto salvo ogni successivo controllo sulla relativa osservanza.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all’ Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020, pubblicata sul BURC n.107 di pari data. E’ del pari confermata l’Ordinanza n.49 del 20 maggio 2020, pubblicata sul BURC n.111 di pari data.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del decreto legge n.33 del 16 maggio 2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000).
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. 5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1 , comma 16 decreto -legge 16 maggio 2020, n.33 al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, alle Capitanerie di Porto, alle Camere di Commercio ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.