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Superbonus 110% per tutte le persone fisiche? (di L. De Franciscis)

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Il decreto “Rilancio” è entrato in vigore il 19 maggio 2020; nello stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34).

Le misure del decreto tendono ad accelerare la crescita economica, e la risoluzione di specifiche situazioni, dopo il periodo di stallo causato dalla pandemia da Coronavirus.

In questa direzione muovono i passi le norme per l’ecobonus, sismabonus, impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, che permettono di accedere al superbonus del 110%.

I benefici, già esistenti per questi bonus, vengono ampliati dagli artt. 119 e 121 del suddetto “decreto Rilancio”.

Nell’art. 119 del D.L. 34/2020, si legge che la detrazione si applica, nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

L’art. 121 del D.L. 34/2020 permette, per alcuni lavori, di scegliere se optare per la detrazione in 5 quote annuali o per lo sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, sempreché questi vi acconsenta. Il fornitore, a sua volta, recupera quanto anticipato al cliente, sotto forma di credito d’imposta, ma può anche cedere, l’importo dello sconto praticato al cliente, a un istituto di credito o ad intermediari finanziari che, a loro volta, troveranno spazio nel 10% per soddisfare quanto a loro dovuto.

Dopo questa premessa di carattere generale affrontiamo la lettura del comma 9 del D.L. n. 34/2020, per esporre le difficoltà d’interpretazione, sorte, probabilmente, per la lettura delle ripetute bozze circolate prima del testo di legge definitivo.

Il Superbonus 110% è utilizzabile da tutte le persone fisiche?

Per dare una risposta interpretativa, premettiamo che:

In una delle bozze del decreto legge, al comma 9, si leggeva (prima dell’approvazione testo definitivo):

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 9 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Nel comma 9 di altra successiva bozza (prima dell’approvazione testo definitivo) era scritto:

“dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale”;

Nel decreto oggi in vigore, invece, si legge:

Comma 9: “Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

  1. a) dai condomini;
  2. b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

Si osserva, pertanto, che il decreto definitivo ha riscritto, ed è cambiato del tutto, il comma 9.

Non è più presente alcun riferimento alle parole: “nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale”.

Non è più presente alcun riferimento alle parole: “su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale”.

Per quanto innanzi alcuni ritengono che la detrazione spetta soltanto alle persone fisiche che non esercitano l’attività d’impresa, arti e professioni e che non spetta per gli interventi effettuati negli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività d’impresa, di arti e professioni.

Se così fosse le persone fisiche, proprietarie di immobili dati in locazione a soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, non potrebbero beneficiare del superbonus al 110%.

Non pare si possa condividere quest’ultima interpretazione restrittiva alla luce del testo attuale.

Il comma 9 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 è stato riscritto e sembra si possa interpretare anche diversamente.

Sembra a chi scrive che la norma si limita a dire che, dell’agevolazione, possono usufruirne tutte le persone fisiche, a prescindere dell’attività svolta dal locatario dell’immobile.

Che le paroledalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ di impresa, arti e professioni”, vogliono significare che non possono usufruirne dei benefici le persone fisiche, che esercitano attività di impresa, arti e professioni. Ovvero l’esercente l’attività (d’impresa, arti e professioni), che conduce in locazione l’immobile, non potrà detrarre i costi delle spese sostenute per l’ecobonus, sismabonus, impianti fotovoltaici ecc., così come disposto dalla norma (art. 119, c. 9).

Se, poi, leggiamo le GUIDE pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, non troviamo interpretazioni restrittive, per usufruire dei benefici previsti dall’attuale normativa, ovvero del superbonus al 110%, rilevato che la novella va nella direzione di continuità con le norme passate, anche se con certi limiti.

Dalla GUIDA SISMA BONUS: “LE DETRAZIONI PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI” del luglio 2019, dell’Agenzia delle Entrate, si legge:

Anzitutto, l’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive.

Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

Per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Nella GUIDA “LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO” del marzo 2019, dell’Agenzia delle Entrate, si legge, inoltre:

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

♦ i titolari di un diritto reale sull’immobile;

♦ i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;

♦ gli inquilini;

♦ coloro che hanno l’immobile in comodato.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

Viene, anche, precisato:

I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).

Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008).

L’art. 121, 7 c. del D.L n. 34, comunque, prevede che on provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Quanto innanzi non è cosa di poco conto. Rileva molto per il lavoro delle imprese, ma anche per il maggior numero di contribuenti che potranno accedere ai benefici fiscali.

Non ci resta che attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, per conoscere quale interpretazione darà al suddetto comma 9 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

 

 

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