Lo studio legale Caponigro-De Luca convenivano la “Telecom Italia spa” e la “Fastweb Spa” dinanzi al Giudice di Pace di Salerno al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non causati dal ritardo, dal disservizio e dal malfunzionamento della linea internet e telefonica che interessava l’utenza dello Studio Legale istante; disservizio durato oltre due mesi e verificatosi in occasione della procedura di migrazione per il rientro da operatore telefonico Fastweb a Telecom.
Si costituivano le parti convenute contestando quanto dedotto in atto di citazione. Seguivano le udienze di escussione testimoniale e il giudice autorizzava il deposito di documentazione probante il disservizio de quo. Veniva raggiunta piena prova del disservizio che aveva anche ritardato e impedito la trasmissione di atti giudiziari a mezzo Processo Civile Telematico.
L’On.le Giudice di Pace adito – dott.ssa Sessa De Prisco – previo rigetto delle eccezioni sollevate dalle parti convenute – accoglieva la domanda proposta dallo studio legale, ritenendola fondata. Precisa il Giudice in sentenza che l’art. 1218 c.c. prevedere l’obbligo di risarcire il danno al debitore che non adempie alla propria obbligazione e non, avendo le parti convenute, dimostrato l’esistenza di eventuali cause di forza maggiore che potessero motivare il disservizio, ha condannato la Telecom e la Fastweb a risarcire il danno procurato.
se l’avvocato non lo paghi…può convenire! Altrimenti non è affrontabile, oramai la giustizia è solo per i ricchi!
Questa pandemia ha dimostrato che il numero chiuso va messo a giurisprudenza e non a medicina.
In quest’ultima va fatta la selezione sulle materie di studio non sui quiz della settimana enigmistica.
Tutti sti avvocati hanno affossato l’Italia, se non ci sono problemi, li vanno a creare…ormai si so laureati …dovranno pure campare
PER MAH: credo tu abbia seri problemi di percezione della realtà