La Movida a Napoli continua ad essere terreno di scontro tra il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco Luigi De Magistris, che ieri ha firmato un’ordinanza in cui ha disposto la vendita di bibite d’asporto fino alle 24 e ha concesso ai titolari e ai gestori degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, degli altri esercizi di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi su area pubblica, di chiudere alle ore 2.30 del giorno successivo, dalla domenica al mercoledì; e alle ore 3.30 del giorno successivo, dal giovedì al sabato.
Inoltre, grazie alla sua ordinanza si potranno somministrare alimenti e bevande ai tavoli, al banco, o venderle per l’asporto, ma resta confermato dalle ore 24.00 il divieto di vendita per l’asporto di prodotti in contenitori di vetro e in lattina. Infine, sarà vietata la vendita per l’asporto delle bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, sempre dalle ore 24.00.
All’indomani dalla firma di De Magistris della sua ordinanza, la reazione di De Luca non si è fatta attendere e poco fa il governatore ha annunciato di aver preso delle misure contro le disposizioni del primo cittadino di Napoli, ritenendo illegittimo il suo provvedimento: “Ho scritto al Prefetto, al Questore e al Comandante della Polizia Municipale di Napoli in riferimento all’ordinanza sindacale n.248 del 29 maggio 2020, recante prescrizioni in evidente contrasto con l’Ordinanza regionale n.53. L’atto è stato inviato per conoscenza anche al Ministro dell’Interno e all’Anci.
Tale provvedimento è palesemente illegittimo, non soltanto per carenza di potere – in quanto assume a proprio presupposto una situazione di crisi epidemiologica che coinvolge l’intero territorio regionale e detta disposizioni i cui effetti si riverberano ben oltre i confini del territorio comunale – ma altresì e soprattutto per violazione di legge. In particolare per evidente violazione della norma di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto-legge numero 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge numero 35 del 2020, a tenore del quale “ 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1”.
De Luca ha aggiunto: “In considerazione della espressa sanzione della inefficacia dei provvedimenti sindacali adottati in contrasto con le misure regionali vigenti, inefficacia sancita direttamente dalla richiamata disposizione di legge, si sollecitano gli Organi dello Stato, le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale a predisporre tempestivamente ogni misura volta a garantire il rispetto rigoroso dell’Ordinanza regionale da parte degli operatori coinvolti. Comportamenti diversi configurerebbero, a tutta evidenza, omissioni rilevanti anche sul piano penale, oltre che in relazione agli aspetti di tutela sanitaria”.
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