In particolare, il Tribunale Amministrativo della Campania si è espresso sulle parti relative al prolungamento degli orari di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e di apertura dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53 dello stesso 29.05.2020 e ha sospeso l’ordinanza del Comune di Napoli.
Il TAR ha “Ritenuto che sussiste il “caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale” sotto il duplice profilo:
a) dell’aggravamento del rischio sanitario anche in ambito ultracomunale, atteso il prevedibile afflusso dai comuni limitrofi, se non da tutta la provincia, sul territorio del comune Napoli in ragione dei più ampi orari previsti dall’ordinanza sindacale e delle eventuali attività ludiche dalla stessa consentite;
b) della situazione di incertezza derivante dalla concorrenza di due discipline differenziate e contrastanti tali da ingenerare oggettivi dubbi sulla liceità dei comportamenti da tenere, da parte degli operatori economici e degli avventori, e conseguenti criticità nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli operatori a ciò deputati, con potenziali rischi di ordine pubblico”.
E ha considerato che “a tali profili può ovviarsi disponendosi – a fini di certezza della disciplina vigente, indipendentemente dalla declaratoria ex lege di inefficacia delle ordinanze sindacali “contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali” disposta dal co. 2 dell’art. 3 del del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35 – l’espressa sospensione dell’ordinanza sindacale del Comune di Napoli n.248 del 29 maggio 2020 n. 248”.