Le multe sono salate. Vanno da 2mila a 50mila euro per la parti contraenti e da 3mila a 15mila euro per i professionisti che non fanno le segnalazioni. Questo per operazioni fino a 250mila euro: oltre, i contraenti rischiano una sanzione da 15mila a 250mila euro. Il massimo della sanzione rimarrà fisso a 50mila euro, ma i minimi diminuiranno negli anni.
Se inizialmente questi sono fissati a 3mila euro, da luglio scenderanno a 2mila per poi arrivare fino a mille euro a partire da gennaio 2022. Queste riguarderanno sia chi riceve il denaro, sia chi effettua il pagamento: vale anche per donazioni o prestiti, anche quelli tra familiari. Le multe, così come i limiti, non riguardano però i prelievi o i versamenti sul proprio conto, in quanto non si tratta di un trasferimento di denaro tra soggetti diversi.
Passa quindi da 3mila a 2mila euro l’importo del trasferimento di denaro che configura illecito amministrativo. Per coloro che infrangono i nuovi limiti le sanzioni minime, come abbiamo scritto, scendono da 3mila a 2mila.
Come spiega Italia Oggi, questi sono gli effetti delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020. Va segnalato, però, che a fronte dell’abbassamento della sanzione minima, nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tenuti a segnalare le violazioni e quindi per i professionisti che omettano di comunicare l’infrazione. Per questi, infatti, la sanzione minima rimarrà a 3mila euro.
Insomma, dal primo luglio le cose cambiano. Viene poi prevista una sorta di soglia mobile che verrà ulteriormente abbassata fra 18 mesi. A decorrere dal primo gennaio 2022, il tetto è destinato a calare ulteriormente. Si arriverà alla cifra massima di mille euro. Tornando al tetto dei 2mila, si prevede il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore di trasferimento eguagli o superi la nuova soglia.
Attenzione, i soggetti interessati dalle modifiche possono essere persone fisiche o giuridiche e quindi l’illecito può configurarsi in scambi fra distinte società (con o senza personalità giuridica), soggetti persone fisiche e giuridiche, rapporto fra soci, rapporti fra imprese individuali e società, società appartenenti allo stesso gruppo.
La soglia in questione non può essere superata anche a fronte di un contratto di compravendita di beni e servizi o prestazioni professionali assolutamente lecite, in quanto il trasferimento di 2mila o più euro in contanti in unica soluzione rappresenta un illecito oggettivo.
Nessuna violazione, invece, andrà a configurarsi per l’imprenditore che prelevi utile “ultrasoglia” dalla sua ditta individuale. O conferisca denaro per finanziare la propria attività. In questi casi, infatti, mancherebbe lo scambio di denaro, situazione necessaria a configurare la violazione della legge.
Fonte: Ilgiornale.it