Infatti, la recente circolare n. 18/E del 3 luglio 2020, dell’Agenzia delle Entrate, elenca le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus vacanze, e ne fa una sintesi:
alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia.
Per individuare le attività ricettive, che possono accettare il bonus, bisogna rapportarsi alla sezione 55 dei codici ATECO.
Il Bonus Vacanze è per i nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40.000 euro ed è concesso in base al numero dei componenti il nucleo familiare:
♦ 500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone
♦ 300 euro per quelli composti da 2 persone
♦ 150 euro per quelli composti da 1 persona.
L’utilizzatore del bonus ha diritto a uno sconto dell’80%, sull’importo dovuto alla struttura ospitante, e il restante 20% lo recupererà, come detrazione, nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021.
Il corrispettivo dev’essere documentato da fattura elettronica, o documento commerciale, e deve riportare il codice fiscale del soggetto che chiede il credito del Bonus Vacanze.
Per i soggetti non obbligati a emettere la fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura commerciale, o uno scontrino, o ricevuta fiscale. Conseguentemente, anche i soggetti forfettari possono applicare lo sconto per il Bonus Vacanze.
Il bonus non può essere utilizzato per prestazioni resi da più fornitori, ma è consentito indicare nella fattura dell’unico fornitore più servizi accessori, come ad esempio la fruizione dei servizi balneari e, quindi, il servizio per l’utilizzo della spiaggia di proprietà di altro soggetto. Importante, è che il servizio spiaggia, e altri servizi accessori, vengano addebitati dall’unico soggetto fornitore del servizio di soggiorno.
Per quanto innanzi, e a parere di chi scrive, possono essere considerati servizi accessori anche l’uso di palestre esterne, centri massaggi, consumazioni in gelateria, o pizzeria (e altro ancora), allorquando vi è una apposita convenzione, tra questi altri prestatori di servizi e il fornitore del servizio di soggiorno. Quest’ultimo fornitore addebiterà, nell’unica sua fattura, anche i servizi accessori prestati da altri.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che il bonus è usufruibile anche per i pagamenti effettuati con l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.
Per approfondire velocemente è disponibile una sintesi, con video tutorial e FAQ, dell’Agenzia delle Entrate: il bonus vacanze illustrato.
Per saperne di più: la guida bonus vacanze di giugno 2020.
dottore commercialista
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