L’autorizzazione della Questura, si legge nella sentenza, può essere legittimamente rifiutata anche a società che all’estero sono invece autorizzate a raccogliere giocate. I giudici ricordano che l’ordinamento italiano in materia di scommesse prevede una duplice autorizzazione ed è costruito su un sistema “a doppio binario”, in base al quale «chi intenda svolgere l’attività è tenuto a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza».
Disposizioni che, concludono i giudici, in numerosi precedenti «hanno positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale». In questi casi, quindi, il Questore non può quindi concedere la licenza, «non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge».
Ma esiste internet, telegram, per giocare