In ordine al quesito proposto al Ministero della Salute, con cui viene chiesto un
parere in merito all’applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b),
dell’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, disposizione con cui sono state sospese le attività del ballo in sale a
ciò appositamente destinate, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso,
in particolare con riguardo alla definizione di “locale assimilato” si precisa che
l’ordinanza non disciplina le manifestazioni di carattere privato che sono
destinate a soggetti determinati e scelti sulla base di legami personali, di amicizia
o parentela, manifestazioni per le quali non essendo consentito l’accesso
indiscriminato del pubblico non valgono le restrizioni previste nella medesima
ordinanza.
Sono quindi esclusi dall’ambito di applicazione della citata ordinanza i matrimoni,
le cresime, le comunioni ed altre cerimonie e occasioni di tale tipologia, per le
quali non esiste un accesso indiscriminato del pubblico, restando ferme, con
evidenza, le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
agosto 2020, relative al divieto di assembramento e alle misure di igiene ivi
previste.
Lo rende noto il Fenailp Nazionale.
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