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Stalking in condominio: basta creare ansia al vicino. Sentenza rivoluzionaria

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Non c’è bisogno di arrivare a perseguitare il vicino di casa per commettere reato di stalking in condominio: basta creargli ansia con condotte moleste e reiterate nel tempo che lo inducano a cambiare le proprie abitudini di vita o a temere per la propria incolumità, come ad esempio, parcheggiare sistematicamente la macchina in modo da impedirgli l’uscita. Lo ha stabilito il Tribunale di Campobasso con una recente sentenza [1].

Il giudice molisano si è occupato del caso di un uomo che, per circa un anno e mezzo e a causa di una disputa su un’area confinante con la sua proprietà, aveva provocato nei confronti dei condòmini un forte stato di ansia e di paura con condotte minacciose e fastidiose come l’appostamento notturno dietro il cancello o il parcheggiare la macchina in modo che il vicino non potesse uscire e rimanesse intrappolato dentro.

Quello che il tribunale ha stabilito, seguendo la più recente giurisprudenza, è che il reato di stalking «non è più confinato a fenomeni di degenerazione dei rapporti affettivi» ma si estende «fino a ricomprendere anche quelle condizioni di prossimità di vita tipiche dei rapporti di vicinato».

Significa che gli atti persecutori diventano delitto ogni qualvolta le condotte reiterate di molestia e minaccia possano determinare uno stato di ansia o paura, ovvero timore per l’incolumità e cambiamento delle abitudini di vita.

La pena prevista in questo caso dal Codice penale è la reclusione da 1 anno fino a 6 anni e 6 mesi.

Fonte Laleggeepertutti.it

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