In tutti gli altri casi, chi sarà visto portare la mascherina sarà multato in ordine alla legge 533/1977 in materia di Ordine Pubblico che all’articolo 2 prevede che non ci si possa mascherare in volto: ‘È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino…’. Tale norma, anche con riferimento alle mascherine, è potenziata con il Decreto Legge 155/2005». «D’altra parte – osserva Sgarbi – l’uso della mascherina in luoghi pubblici, salvo che per il personale dipendente, appare in evidente contrasto con il tempo dedicato alla nutrizione che prevede di assumere il cibo senza mascherina. Appare quindi contraddittorio che dopo aver mangiato senza mascherina ci si alzi da tavola mettendosela. Si tratta di forme ridicole di ostentazione che nulla hanno a che fare con le esigenze sanitarie»