Se verrà accertata l’impossibilità di prestare servizio in classe al posto del docente verrà chiamato un supplente. Gli insegnanti fragili saranno messi in malattia e potranno al massimo occuparsi di mansioni laterali, come l’organizzazione della biblioteca scolastica o dei laboratori, o anche il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, attività che potranno essere svolte anche da casa, in modalità “lavoro agile”. Lo scrive Annalisa Cangemi su FanPage.it
Si ricorda che per fragilità si intende “uno stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”. L’età, da sola, non rappresenta un elemento che dimostri una “fragilità”. La soglia dei 55 anni infatti è un’indicazione meramente statistica.
In ogni caso la condizione di “fragilità è temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica”. Terminata insomma la pandemia il docente tornerà a insegnare come prima. A breve si attende anche una circolare dedicata agli studenti con patologie pregresse.
Come ha ricordato ‘la Repubblica’ ogni lavoratore della scuola potrà chiedere sorveglianza sanitaria all’Inail, all’Asl di riferimento e ai Dipartimenti di Medicina legale e Medicina del lavoro delle università.
Come si accerta la condizione di ‘fragilità’
Come fa un docente a dimostrare di non poter lavorare? Innanzi tutto dovrà richiedere al dirigente scolastico l’attivazione della sorveglianza sanitaria, il quale a sua volta avvia la richiesta al medico competente e mette a disposizione i locali scolastici per il controllo; quindi dovrà fornire al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione-ambiente di lavoro dove presta l’attività e dovrà comunicare le misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’istituto scolastico. Dopo la visita il medico “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore e riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”. Tale visita verrà effettuata periodicamente.
Il medico potrà dare tre verdetti: “Idoneità”, “Idoneità con prescrizioni”, “Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio”. Nel primo caso il lavoratore continua a svolgere normalmente i compiti per cui è stato assunto. Il medico potrebbe però consigliare misure di maggior tutela (l’utilizzo di mascherine FFp2 o un maggiore distanziamento) e a quel punto il dirigente scolastico dovrà garantirle.
Il terzo caso, ‘inidoneità temporanea”, significa che il docente non può “svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta”. L’insegnate sarà messo in malattia, ma può chiedere, al momento della visita di essere destinato a una mansione diversa. È previsto anche il trasferimento del personale scolastico in un’altra scuola, all’Ufficio scolastico regionale o in un’altra amministrazione pubblica.
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