In particolare per gli interventi trainanti ricordiamo che la detrazione è calcolata sull’ammontare complessivo delle spese ed è pari a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Sono riconosciuti, poi, altri interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari, o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.
Così pure per i comuni montani non interessati dalle procedure d’infrazione comunitaria, il superbonus al 110% è ammesso anche per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento ed è calcolato per un ammontare di spese non superiore a:
- 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per la casistica completa delle detrazioni che si possono ottenere è utile consultare la GUIDA dell’Agenzia delle Entrate e chiedere a un tecnico-professionista, la verifica e le possibilità di realizzazione delle opere che consentono la detrazione prevista per il superbonus 110%.
Una delle tante cose da tener presente è quella del miglioramento energetico. Bisogna dare dimostrazione dall’attestato di presentazione energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, prima dell’inizio dei lavori e anche dopo, in mancanza si perde il diritto alla detrazione.
Cessione del credito possibile anche per altri lavori.
Preliminarmente diciamo subito che non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Diciamo ora della novità che potrebbero essere sfuggite nelle letture e considerazioni, di questi ultimi giorni, affollate dal superbonus 110%.
L’art. 121 del Decreto Rilancio consente di poter cedere il credito del superbonus 110%, anche per altri specifici lavori agevolati.
Infatti estende la possibilità di cedere il credito anche per i vecchi benefici già in essere come:
- l’ecobonus;
- bonus ristrutturazioni;
- bonus facciate;
- adozione di misure antisismiche;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Quindi, quando non è possibile utilizzare il superbonus e non si vuole utilizzare la detrazione dai redditi, ma si vuole ricorrere alla cessione del credito, ricordiamo che è possibile farlo anche per i bonus tutt’ora operanti.
Ecobonus.
Per l’ecobonus ovvero per la riqualificazione energetica è prevista una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In generale, le detrazioni sono riconosciute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
Condizione per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi condominiali effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:
- all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
- all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Bonus ristrutturazioni.
Come dicevano innanzi anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile utilizzare la cessione del credito. Per questi interventi è possibile usufruire di una detrazione del 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e spetta anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati. In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.
Bonus Facciate.
Anche per quest’altro bonus è possibile la cessione del credito. Il bonus facciate consente la detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Adozione di misure antisismiche.
La cessione del credito la si può utilizzare anche per il sismabonus, ovvero per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Consente una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è più elevata al 70 o 80% quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali dell’80 o 85%.
Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Anche per questa detrazione fiscale è prevista la cessione del credito. La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto la detrazione fiscale al 50% in 10 anni per le spese sostenute per acquistare e installare una stazione di ricarica per veicoli elettrici.
Il bonus è concesso per le spese documentate e sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 riguardanti l’acquisto della stazione di ricarica, l’installazione della stazione di ricarica e l’aumento della potenza del contatore (fino a un massimo di 7 kW). L’ammontare massimo delle spese su cui è calcolata la detrazione fiscale al 50% è pari a 3.000 euro, per cui la detrazione massima è pari a 1.500 euro.
Alcuni di questi bonus sono ricompresi anche nel superbonus 110% ma, come dicevamo innanzi, laddove non è possibile utilizzare questa nuova e vantaggiosa detrazione, si può sempre ricorrere alle altre detrazioni con la possibilità, ed è questa una novità, di cedere il credito.
Prima di concludere ricordiamo che per esercitare l’opzione e quindi per cedere il credito, bisogna acquisire:
- il visto di conformitàdei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
- l’asseverazione tecnicarelativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico,che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
dottore commercialista