Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con la quale veniva dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.L. 23.2.2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il D.P.C.M. 23.2.2020, recante “Disposizioni attuative del D. L. 23.2.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.2.2020;
Visti i successivi DPCM riguardanti le “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D. L. n. 19 del 25.3.2020;
Visto il DPCM 17.5.2020 e i relativi allegati;
Visto il D. L. 30.7. 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni della data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il D.P.C.M. del 14.07.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.07.2020, n. 176;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute dell’1.8.2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 3.8.2020;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione del 26.6.2020 recante “Adozione del documento per la pianificazione delle attivita scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24.07.2020;
Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;
Visto il Protocollo d’Intesa per garantire I’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID_19, sottoscritto tra il Ministro dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6.8.2020;
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 69 del 31.8.2020 e n. 71 del 9.9.2020 emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;
Visto il DPCM del 7.9.2020;
Rilevato che la proroga dello stato di emergenza impone la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;
Vista l’ordinanza ministeriale n. 69 del 23.7.2020 relativa all’inizio delle lezioni per l’anno scolastico
2020/2021;
Vista la D.G.R.C. n. 458 del 7.9.2020 che dispone in Regione Campania l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 al 24 settembre 2020, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica;
Vista I’Ordinanza Regionale n. 70 dell’8.0.2020 che dispone in merito alle misure di prevenzione dei contagi, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021;
Considerato che, allo stato, è perdurante l’emergenza sanitaria ed è ancora alto il rischio di contagio derivante da COVID 19, per cui è necessario prevedere ulteriori misure di intervento;
Considerato che ai fini della riapertura delle scuole in piena sicurezza, e nel rispetto di quanto disposto dal documento per la pianificazione delle attivita scolastiche, educative e formative, l’ente locale ha avviato tutti gli interventi edilizi di propria competenza funzionali all’adeguamento degli spazi necessari alla didattica, con l’osservanza del distanziamento imposto dalla normativa;
Rilevato che:
• l’utilizzo dei plessi scolastici del territorio comunale, quali sede dei seggi elettorali per le consultazioni referendaria e regionale del 20 e 21 settembre 2020, impone, alla luce della situazione emergenziale, l’adozione, alla conclusione delle operazioni elettorali, di idonee misure di igienizzazione e sanificazione, aventi natura di carattere cautelare e precauzionale, volte a scongiurare il rischio di contagio da pandemia da COVID19;
• l’esecuzione di detti interventi da effettuare in tutti i plessi scolatici del primo ciclo di istruzione, in quanto la quasi totalità è interessata dalle consultazioni elettorali, richiede il rispetto di una specifica tempistica di attesa, che rende impossibile l’accesso degli edifici scolastici all’utenza per la data previste del 24.9.2020 quale avvio delle attività didattiche;
• nella riunione tra i Dirigenti Scolastici e gli Assessori e Dirigenti comunali, tenutasi presso la Casa Comuale, giusto verbale del 21.09.2020, è stata palesata, all’unanimità, la difficoltà di organizzare le attività didattiche in una sola giornata decorrente dall’ultimazione della sanificazione dei locali;
Ritenuto, pertanto, necessario, nell’interesse della comunità rappresentata, disporre il differimento dell’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, per le ragioni sopra esposte, alla data del 28 settembre 2020;
Richiamato il mantenimento di tutte le misure governative, regionali e sindacali gia ordinate, disposte e vigenti sul territorio comunale per il contrasto e la prevenzione del contagio da coronavirus;
Dato atto che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso una esaustiva, ragionevole, adeguata e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
Ritenuto, pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini ed in particolare dei piu piccoli;
Visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunita locale”;
Rilevato che le misure specifiche sono attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;
Visti:
– I’articolo 32 della legge n. 833 del 23.12.1978, relativa all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorita Sanitaria Locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
– l’art. 50, comma 5, del D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, il quale definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
– Il verbale del 21.09.2020;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, che l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020- 2021 dei plessi scolastici del primo ciclo di istruzione del Comune di Nocera Inferiore, già fissato per il 24 settembre 2020 con D.G.R.C. n. 458 del 7.9.2020, sia posticipato al 28 settembre 2020.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
Che sia pubblicata sull’Albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune;
Che sia trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Locale, all’Area Amministrativa e all’Area Tecnica;
Che sia comunicata alla cittadinanza tramite manifesti e altri strumenti idonei di comunicazione; Che la presente ordinanza sia comunicata, a mezzo pec, a:
Prefettura U.T.G. di Salerno;
Regione Campania;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Nocera Inferiore:
Alla Direzione Generale ASL;
affinchè ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al T.A.R. Campania – Sezione di Salerno, ai sensi del c.p.a., o al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio on line del Comune o, comunque, della piena conoscenza da parte dei destinatari.
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