Questi devono provvedere sistematicamente: alla completa ripulitura di fossi dalle erbe e da qualsiasi altro ostacolo o impedimento; alla sagomatura dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata d’acqua che devono smaltire, in maniera da evitare ristagni o rallentamenti; alla pulizia dei tombini e dei ponticelli dei passi carrabili. Devono inoltre provvedere al tempestivo smaltimento di tutto il materiale raccolto, a norma di legge.
Nel corso dello svolgimento delle lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade, pubbliche o private ad uso pubblico, di mantenere una distanza di almeno 2 metri dal ciglio del fosso e almeno 4 metri dal piede dell’eventuale rilevato arginale o ciglio stradale in modo da evitare l’ostruzione dei fossi e il danneggiamento delle strade. I trasgressori saranno puniti con sanzioni da 75,00 a 500,00 euro e in caso di inadempienza l’Ente potrà agire in danno, addebitando le spese ai titolari delle aree.