Matrimoni in Campania: revocato limite di 20 persone ma niente buffet e balli

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Ora è ufficiale: il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha revocato il limite massimo di 20 invitati per i matrimoni. Una scelta che era parsa già chiara dopo l’incontro di venerdì a Napoli coi rappresentanti di categoria che aveva fatto emergere come tanti sposi avessero deciso di spostare i propri eventi nuziali fuori dalla Campania dopo l’ultima ordinanza del presidente della Campania che voleva cercare di “ridurre” i rischi di contagio da coronavirus.

De Luca, quindi, ha scelto di revocare il limite di invitati, così come richiesto dai rappresentati del mondo del wedding, ma in cambio ci saranno una serie di obblighi imposti agli organizzatori.

I nuovi obblighi per i matrimoni

In primis ci dovrà essere “la nomina, da parte del gestore della struttura sede del ricevimento ovvero della società di catering, di un responsabile, chiamato a rispondere personalmente della attuazione di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio di contagi nelle cucine e in tutte le fasi di preparazione e somministrazione dei cibi, nonché nelle attività dei camerieri e del personale di sala; di un responsabile, chiamato a rispondere personalmente della osservanza delle norme di distanziamento interpersonale e delle altre norme di sicurezza da parte dei partecipanti al ricevimento; il divieto di ricevimenti a buffet e di cd. “ mezzo buffet” o “a braccio”; l’obbligo di posti seduti preassegnati; il limite di 6 commensali per tavolo, con eccezione per i soli tavoli cui siedano tutti soggetti conviventi; l’obbligo di indossare la mascherina sempre, eccetto quando ci si trovi seduti al proprio tavolo; il divieto di balli e di ogni forma di assembramenti tra i partecipanti”.

 

Gli organizzatori degli eventi e ricevimenti dovranno comunicare all’Unità di crisi regionale ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva.

Il testo dell’ordinanza:

Con decorrenza dal 5 ottobre 2020 e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell’art. 2  del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e  dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

1.1. Il Protocollo Wedding e Cerimonie, concernente le misure precauzionali obbligatorie per gli organizzatori e per i partecipanti a feste e ricevimenti  è aggiornato secondo quanto previsto dal documento allegato 1 al presente provvedimento. Ricevimenti e feste potranno essere svolti anche oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, a condizione della puntuale osservanza delle prescrizioni del citato Protocollo;

1.2. Agli organizzatori degli eventi/ricevimenti oggetto del protocollo di cui al punto 1.1 e ai gestori dei locali e strutture ricettive destinati allo svolgimento degli stessi è fatto obbligo di comunicare all’Unità di crisi regionale, all’indirizzo mail: ricevimenti.covid19@regione.campania.it, ogni sette giorni, il calendario degli eventi  in programma nella settimana successiva, al fine di consentirne l’inoltro alle Forze dell’Ordine e al competente Dipartimento di prevenzione della ASL per i controlli di rispettiva competenza in ordine alla osservanza delle misure di prevenzione prescritte.

1.3. È dato mandato all’Unità di crisi regionale ai fini del controllo e monitoraggio periodico, in raccordo con le organizzazioni ed enti esponenziali delle categorie coinvolte, dell’attuazione del protocollo di cui al punto 1.1. e della valutazione di eventuali criticità, sul piano epidemiologico, eventualmente connesse allo svolgimento di eventi e ricevimenti.

1.4. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data.

1.5. Ai fini della partecipazione del pubblico alla partita di campionato di serie A Benevento vs Bologna in programma a Benevento il giorno 4 ottobre 2020, restano confermate le disposizioni di cui all’ Ordinanza n.73 del 25 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data.

1.6. Sono altresì prorogate tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020 (“Proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio”), ivi compreso l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti  o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020; ed ivi comprese, altresì, le misure di sicurezza obbligatorie prescritte dalla menzionata ordinanza per i titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico.

2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite  con il  pagamento, a titolo di  sanzione amministrativa,  in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. .

Nei casi in cui la  violazione  sia  commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì  la sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell’esercizio  o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.   2. Per l’accertamento delle violazioni e  il  pagamento  in  misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria  dell’attività dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

Il periodo di chiusura  provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.

 3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis  del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato.

I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute e al Ministro dello Sport ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle AA.SS.LL., alle Prefetture, all’ANCI Campania, alle Camere di Commercio ed  è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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