L’opzione può essere esercitata per solo due stati di avanzamento dei lavori. Il primo dopo aver realizzato almeno il 30% dei lavori e il secondo dopo il 60% dell’intervento complessivo.
La norma consente di scegliere se utilizzare la normale detrazione, oppure optare per la cessione del credito o sconto in fattura per gli interventi:
¨ di recupero del patrimonio edilizio (restauro e risanamento unità immobiliari);
¨ di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus (finestre-infissi, caldaie ecc.);
¨ di adozione di misure antisismiche (sismabonus);
¨ di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate);
¨ di installazione di impianti fotovoltaici;
¨ di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per il superbonus 110%, in particolare, continuano gli interpelli e le risposte dell’Agenzia che, a dire il vero, nella maggioranza dei casi, risponde in maniera esaustiva ampliando, ove ritenuto possibile, il campo d’azione affinché i lavori possano realizzarsi; ma la strada è ancora in salita e non del tutto segnata. Vi sono tuttora difficoltà e criticità per l’attuazione pratica.
Per esercitare l’opzione è indispensabile (per il superbonus 110%) richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza del diritto alla detrazione d’imposta. (rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e dai responsabili dell’assistenza fiscale).
Per gli interventi di efficientamento energetico occorre l’asseverazione di un tecnico abilitato, per comprovare che i lavori sono stati realizzati in conformità dei requisiti tecnici richiesti e sono congrui per le spese sostenute, in relazione agli interventi agevolati.
Per gli interventi antisismici occorre l’asseverazione di professionisti incaricati della progettazione strutturale – direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico – iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali che attestino, anche, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Il visto di conformità (per il superbonus 110%) può essere rilasciato solamente dopo la verifica delle necessarie asseverazioni e delle attestazioni, rilasciate dai professionisti incaricati a realizzare l’intervento agevolato.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, unitamente a quelle per le attestazioni e asseverazioni, sono considerate detraibili.
Per coloro che scelgono di non avvalersi della detrazione fiscale e decidono di utilizzare l’opzione di cui innanzi, sono obbligati a inviare un’apposita comunicazione, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (per le spese del 2020 entro il 16 marzo 2021).
Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa, con l’apposito modello, a partire dal 15 ottobre 2020.
Occorre il pieno rispetto delle regole. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
I tecnici abilitati rilasciano le predette attestazioni e asseverazioni, previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire i propri clienti ma anche lo Stato, da danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La veridicità dei dati attestati nei documenti, saranno controllati dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate. Sono previste conseguenze penali, in caso di dichiarazioni infedeli, oltre alla decadenza dei benefici accordati ai richiedenti.
Per utilizzare i bonus e il superbonus 110% bisogna porre molta attenzione alle norme e valutare diligentemente i paletti posti, per i lavori agevolati e relative procedure.
Si forniscono, di seguito, il modello e le istruzioni per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020).
dottore commercialista
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