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Campania, nuova ordinanza Covid: limitazioni per jogging e sale scommesse

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Si trasmette in allegato l’ordinanza n. 78 del 14 ottobre 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I punti salienti dell’ordinanza sono i seguenti:

All’esito dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm – recita la nuova ordinanza – le attività dei ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e simili sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo» mentre «per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari è disposto l’obbligo di chiusura dalle 23 alle 05 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì, ma con attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo».

Ancora, «lo svolgimento di sagre e fiere è consentito solo in forma statica e con postazioni fisse», mentre «è confermata la vigenza del protocollo per le attività di wedding e cerimonie con obbligo di nomina dei responsabili di sala e cucina per il rispetto delle norme anti-Covid». L’attività di jogging, invece, è soggetta alla limitazione oraria dalle 6 alle 8,30 ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici e comunque in luoghi non isolati, mentre ai gestori delle sale gioco e scommesse è fatto obbligo «di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5 gradi, di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone; e di adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività e le ulteriori sanzioni previste».

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