Letta la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 .01 .2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Atteso che lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato dapprima sino al 15 ottobre, con Decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 e successimamente al 31 gennaio 2021, giusta dl 7 ottobre 2020, n.125;
Dato atto che è necessario procedere in sicurezza ad assicurare la completa funzionalità degli Uffici comunali, correlata alle ripresa di tutte le attività economiche, produttive e commerciali, adottando, tuttavia, in via precauzionale, ogni iniziativa utile alla tutela dei lavoratori e al contenimento dell’emergenza epidemiologica ;
Letto il DPCM del 13 ottobre 2020;
Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone che “ …. in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
Sussistendo le ragioni d’urgenza a tutela della salute della salute pubblica.
ORDINA
Con effetto dal 16.10.2020, e sino al 31.01.2021 l’accesso del pubblico presso tutti gli Uffici Comunali è limitato ad istanze/procedure per le quali l’utenza ritenga indispensabile la illustrazione in presenza, previo appuntamento/prenotazione da richiedersi telefonicamente/telematicamente, consentendo la presenza contemporanea di numero limitato di persone; ogni altra richiesta o presentazione di pratica dovrà essere prodotta unicamente per via telematica.
Saranno altresì possibili, previo appuntamento con le stesse modalità, anche collegamenti con i dirigenti e con i funzionari, mediante videochiamata, in ogni caso, ai sensi dell’art. 263 della legge n. 77 /2020, conversione in legge del decreto rilancio, sarà necessario programmare gli appuntamenti per evitare assembramenti.
Resta confermato che sarà cura dei dirigenti impartire le disposizioni idonee a che lo svolgimento delle attività lavorative avvenga in sicurezza, a che sia garantito il distanziamento interpersonale dei lavoratori di almeno un metro, specie con riferimento alle postazioni lavorative nel medesimo ambiente e negli spazi comuni, limitando all’indispensabile gli spostamenti all’interno degli uffici, ad assicurare la ventilazione periodica degli ambienti, ad autorizzare la flessibità in orario di ingresso e conseguentemente in uscita, se necessario, per evitare assembramenti agli orologi marcatempo, imporre l’obbligo di utilizzo delle mascherine durante le ore di servizio in presenza, garantire un distanziamento interpersonale di almeno un metro.