Viene, inoltre, confermata, la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità”. Sospese nel Comune in provincia di Napoli le attività commerciali al dettaglio, “fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità”.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati.
È fatto inoltre divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – non sospese, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari.
E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal centro urbano per comprovati motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili; è in ogni caso consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.