La sentenza, dunque , assolve gli imputati persone fisiche da otto capi di imputazione su nove , condannandoli solo per la contravvenzione di gestione illecita di rifiuti non pericolosi ( così derubricando l’ originaria contestazione ) . La sentenza esclude, inoltre, la responsabilità amministrativa delle Fonderie Pisano & C. SpA “per (tutti) gli illeciti amministrativi alla predetta persona giuridica contestati, perché il fatto non sussiste”.
La sentenza rigetta la richiesta di risarcimento del danno di tutte le persone fisiche (erano centinaia) che si erano costituite parti civili, riconoscendo così l’inesistenza di danni alle persone fisiche intervenute nel processo.
L’ ammenda inflitta agli imputati è stata di undicimila euro, per altro accompagnata dalla sospensione condizionale e dalle attenuanti generiche. Solo al Ministero dell’Ambiente e ad alcuni enti esponenziali costituitisi parte civile è stata riconosciuta una provvisionale di tremila euro.
Da quanto si coglie nel dispositivo si può affermare come la sentenza riconosca la totale estraneità delle Fonderie Pisano rispetto al paventato quadro di inquinamento del territorio e di compromissione della pubblica incolumità sbandierato per anni – senza alcun fondamento – da soggetti collettivi e singoli individui che evidentemente hanno preso iniziative e intonato dichiarazioni totalmente esulanti da ogni reale ricognizione dei fatti. In queste ultime ore dobbiamo, purtroppo, constatare la diffusione di interpretazioni – a commento della sentenza – totalmente dissaldate da essa e tali da indulgere verso una sua mistificazione.
Tutto ciò porterà inevitabilmente all’ avvio di energiche azioni legali perché venga una volta per tutte rimarcata l’intollerabilità di condotte che non si fermano neppure al cospetto di sentenze che parlano da sole e non hanno bisogno di essere capziosamente interpretate. Non si dimentichi come tutti gli imputati siano stati assolti da tutte le ipotesi di inquinamento ambientale loro contestate e di come siano state escluse responsabilità persino per le emissioni di cattivi odori.
Va sottolineato che i rappresentanti delle Fonderie Pisano e le stesse Fonderie Pisano & C. – rappresentati in giudizio dall’Avv. Giulia Buongiorno, dall’Avv. Guglielmo Scarlato, dall’Avv. Lorenzo Lentini, dall’Avv. Enrico Follieri, dall’Avv. Alfonso Furgiuele – avevano prontamente richiesto il rito abbreviato con l’unica finalità di accertare con prontezza la totale estraneità dalle responsabilità di cui ai reati contestati. Sono stati pertanto giudicati in base al materiale fornito al giudizio dagli stessi pubblici ministeri.
La sentenza è una risposta, sia pure circoscritta al primo grado, a quanti hanno rappresentato le Fonderie come luogo produttore di effetti nefasti per il territorio e per le persone che lo abitano. L’ intonazione di ricostruzioni evocanti effetti tragici ancora una volta si infrange su pronunce dei Tribunali e ,ciò nonostante , continua a sfogarsi sugli organi di informazione, laddove , evidentemente , è più facile sfuggire al confronto con la cruda verità dei fatti e delle prove .
Resta ferma l’intenzione, in ogni caso, di procedere a una nuova localizzazione del sito produttivo, ricordando l’assoluta estraneità delle Fonderie Pisano rispetto a situazioni non corrispondenti al rispetto delle normative vigenti.
F.to Presidente Fonderie Pisano & C. S.p.A.
Guido Pisano