Stop ad attività non essenziali: resteranno chiusi bar, ristoranti, pub e pasticcerie. Restano aperti parrucchieri ma non i centri estetici. Sono chiusi tutti i negozi ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole. I mercati sono chiusi, “salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”.
Cibo e bevande da asporto: è sempre consentito l’asporto. Sì fino alle 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. “Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.
IL SINDACO DI NAPOLI DE MAGISTRIS. ‘Ora mi sento fortemente di chiedere al Governo, così come ho chiesto al presidente del Consiglio in una lettera indirizzata qualche giorno fa, ristori economici immediati perchè la città non può pagare sulla propria pelle una zona rossa che, se ci fosse stato sul piano sanitario un lavoro diverso nei mesi successivi al lockdown, poteva essere evitata”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un video su facebook appresa la notizia che la Campania è zona rossa.
Quali sono i divieti imposti per la Zona rossa? Di seguito trovate tutte le restrizioni le quali entreranno in vigore, sembrerebbe, da Domenica 15 Novembre:
– è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
– sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato XX, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
– sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;;
– tutte le attività previste dalle lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
– è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
– sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell’allegato X;