Il Tribunale ha affermato la legittimità dell’Ordinanza impugnata, tenuto conto che la stessa, nel quadro di persistente emergenza sanitaria – vieppiù aggravata per la Regione Campania, nelle more inserita in cosiddetta “zona rossa” -, intende corrispondere proprio alle esigenze manifestate dai genitori, anche nell’interesse dei figli minori, di rapida ripresa delle attività “in presenza” ed individua, allo scopo, un percorso necessariamente caratterizzato da gradualità e prudenza, accompagnato da ulteriori misure cautelative allo stesso preordinate (screening volontario preventivo su auspicabilmente ampia platea di personale docente e non docente personale impiegato nella scuola, monitoraggio e successiva valutazione dei dati relativi all’andamento della curva epidemiologica).
Il provvedimento regionale contempera con equilibrio e ragionevolezza – secondo sempre quanto rilevato dal TAR- il carattere prioritario del diritto alla salute dei cittadini con le esigenze rappresentate dai ricorrenti.