Beneficiari del precedente bonus – Innanzitutto, il decreto riserva un nuovo bonus di 1000 euro ai lavoratori stagionali, in somministrazione e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi, intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori dello spettacolo. Avendo già fruito dell’indennità in base al decreto Agosto, queste categorie non devono presentare una nuova domanda: procederà l’Inps.
Stagionali e somministrati del turismo che non hanno avuto il precedente bonus – Per poter chiedere i 1.000 euro devono rispettare alcuni requisiti. Occorre che abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
E’ necessario poi che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre e non siano titolari di trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente né di indennità di disoccupazione NASpI. Rientra anche chi, cessato il rapporto stagionale o somministrato, abbia “instaurato e comunque cessato alla data del 29 ottobre 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato”.
Dipendenti stagionali di settori diversi dal turismo che hanno cessato o ridotto l’attività – Se non hanno avuto la precedente indennità possono fare domanda se hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate in quell’arco temporale. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di trattamento pensionistico diretto.
Lavoratori intermittenti – Se non hanno avuto la precedente indennità hanno diritto ai 1000 euro nel caso in cui abbiano svolto la prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – né titolari di trattamento pensionistico diretto.
Lavoratori autonomi occasionali – Gli autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, se non hanno avuto la precedente indennità hanno diritto ai 1000 euro nel caso in cui tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e non abbiano un
contratto di tale tipologia in essere alla data del 30 ottobre. Devono essere già iscritti alla Gestione separata. Per fare domanda non devono essere titolari di altro
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – né titolari di trattamento pensionistico diretto.
Venditori a domicilio – Se non hanno avuto la precedente indennità hanno diritto ai 1000 euro solo se il loro reddito 2019 è stato superiore a 5.000 euro, se sono titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata (e non ad altre forme previdenziali obbligatorie) alla data del 29 ottobre 2020. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – né trattamento pensionistico diretto.
Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali – Se non hanno già fruito dell’indennità possono fare domanda se sono stati titolari – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 – di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva sia stata pari ad almeno trenta giornate. Devono anche aver lavorato come dipendenti a tempo determinato o stagionali nel 2018, per almeno 30 giorni. Infine non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente-
Lavoratori dello spettacolo – Se non hanno già fruito dell’indennità precedente possono chiederla ora. Devono essere iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e poter far valere almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. Un altro requisito è il reddito non superiore a 50.000 euro. Inoltre occorre che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto. L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo, se hanno reddito non superiore ai 35.000 euro.