«Con decorrenza dal 13 dicembre 2020 e fino al 19 dicembre 2020, è prorogata l’efficacia dell’Ordinanza n.94 del 3 dicembre 2020 e, per l’effetto, con riferimento al territorio del Campo Rom di Napoli (Circumvallazione Esterna) sono prorogate le seguenti misure:
1.1. ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso il menzionato Campo Rom di Napoli (Circumvallazione Esterna) è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni, fatte salve esigenze sanitarie o connesse all’acquisizione di generi di prima necessità;
1.2. fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 1.3, è fatto divieto di transito in ingresso e in uscita dal Campo Rom;
1.3. ai cittadini di cui al precedente punto 1.1 è consentito rientrare alla propria residenza, domicilio o dimora sita nel campo Rom e di rimanervi in regime di isolamento domiciliare nonché di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal Campo Rom da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dall’area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa;
1.4. il Comune di Napoli, d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato, assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui all’art.1, anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento;
1.5. nell’area interessata dal presente provvedimento e ai relativi varchi di ingresso è assicurato, da parte delle competenti Forze dell’Ordine, dall’Esercito e dalla Polizia Municipale il necessario presidio, secondo quanto disposto dalla Prefettura e dalle altre Autorità competenti;
1.6. la ASL competente – d’intesa, ove necessario, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- assicura la prosecuzione delle attività di controllo sanitario a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza;
1.7. l’ASL competente assicura altresì, all’interno del Campo, una postazione fissa per attività di ambulatorio di assistenza medica di base in favore dei cittadini di cui al punto 1.1.;
1.8. la vigilanza e il controllo dell’osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti»