L’art. 279 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro impone al datore di lavoro di mettere a disposizione ‘vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente’.
Il Covid-19 rientra tra gli agenti biologici, peraltro compreso nel gruppo dei più insidiosi, come stabilito da due decreti legge che hanno recepito una direttiva europea. Quindi, a norma di legge, essendo – come speriamo tutti – ora a disposizione un vaccino per il Covid (l’agente biologico), il datore di lavoro è tenuto a mettere ‘a disposizione’ vaccini efficaci. Stiamo parlando di milioni e milioni di persone, dipendenti (e non) privati e pubblici”.
Se è vero che la legge dice ‘mettere a disposizione’ – afferma Guariniello – e dunque non obbliga nessuno a vaccinarsi, è anche “vero che la stessa norma impone al datore di lavoro ‘l’allontanamento temporaneo del lavoratore’ in caso di inidoneità alla mansione ‘su indicazione del medico competente’. E come può il medico non esprimere un giudizio di inidoneità se il datore di lavoro, proprio su parere del medico competente, ha messo a disposizione il vaccino, poi rifiutato dal lavoratore?”.
Si può parlare di giusta causa di licenziamento? “Lo stato di emergenza non consente i licenziamenti – risponde Guariniello -, il lavoratore fragile ha diritto allo smart working. Ma in futuro il problema potrebbe presentarsi. Qualcuno potrebbe lamentare la violazione della libertà personale di non sottoporsi al vaccino. Potrebbe sì, ma per avere ragione dovrebbe prima cambiare la legge. Altrimenti la normativa è chiara nel prevedere la messa a disposizione del vaccino, l’allontanamento e la destinazione ad altra mansione ‘ove possibile’ del lavoratore che si rifiuti inidoneo”.