Cosa rischia chi non si vaccina
Cominciano, infatti, a serpeggiare le prime ipotesi di cosa potrebbe accadere se il dipendente di un’azienda decidesse di non aderire alla campagna mondiale anti-Covid.
Pochi giorni fa, ci siamo occupati delle dichiarazioni al Fatto di Raffaele Guariniello, magistrato e giurista italiano, che senza mezzi termini ha spiegato come sia possibile il licenziamento dal proprio posto di lavoro. “La legge prevede l’obbligo di allontanare il lavoratore e di adibirlo ad altra mansione, ma solo ‘ove possibile'”, ha affermato il magistrato, spiegando che, in questo momento di smart working, “lo stato di emergenza non consente i licenziamenti ma in futuro il problema potrebbe presentarsi” perché “qualcuno potrebbe lamentare la violazione della libertà personale di non sottoporsi al vaccino ma per avere ragione dovrebbe prima cambiare la legge”.
Obblighi per il datore di lavoro
Sulla stessa lunghezza d’onda anche il giurista ed accademico italiano, il Prof. Pietro Ichino, che in un’intervista rilasciata al Corriere ha spiegato quali sono gli obblighi per il datore di lavoro. “L’articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere”, afferma Ichino, sottolineando come, a livello giuridico, sia possibile rendere obbligatorio il vaccino. “Non solo si può, ma in molte situazioni è previsto”.
Il punto focale è che, mentre ogni individuo può decidere per sè cosa è meglio e cosa no, se ci si trova in un contesto di collettività (come accade a tutti nel mondo del lavoro), si deve tutelare la salute delle altre persone. “Chiunque potrà rifiutare la vaccinazione; ma se questo metterà a rischio la salute di altre persone, il rifiuto costituirà un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro perché la protezione del tuo interesse alla prosecuzione del rapporto cede di fronte alla protezione della salute altrui”.
Cosa dice la Costituzione
In realtà, però, nel caso specifico la Costituzione italiana non obbliga espressamente i cittadini italiani a ricorrere alla vaccinazione: l’Articolo 32 specifica che, accanto alla tutela della salute garantita dalla Repubblica sia per l’individuo che per la collettività, garantendo le cure agli indigenti, “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Il Prof. Ichino, però, spiega che se la scelta di non curarsi determina un rischio per la salute degli altri, a prevalere è la tutela di quest’ultima. “Se sono un eremita sono liberissimo di non curarmi e non vaccinarmi. Se rischio di contagiare familiari, colleghi o vicini di posto in treno, no: lo Stato può vietarmi questo comportamento”.