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Pensioni, prorogata l’Ape sociale: via alle nuove domande

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L’anticipo pensionistico destinato ai 63enni delle categorie sociali più deboli è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2021. Può richiederla chi non è già titolare di pensione diretta e matura i requisiti previsti in tutto il corso dell’anno, o chi li ha già maturati negli anni precedenti ma non ha mai fatto domanda.

L’ufficializzazione della proroga sino al 31 dicembre 2021 è arrivata dall’Inps con il messaggio numero 62 dell’8 gennaio, in attesa della circolare illustrativa delle nuove disposizioni. La misura è rivolta ai 63enni (e a coloro che compiranno questa età il 2021). Possono fare domanda i disoccupati con almeno 30 anni di contributi previdenziali e che non hanno più il sussidio di disoccupazione da almeno tre mesi, coloro che sono impegnati in lavori gravosi con almeno 36 anni di contributi, coloro che assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità e coloro che hanno un’invalidità di almeno il 74%.

La domanda di accesso all’Ape si può fare a partire dai 63 anni, e possono presentarla tutti coloro che raggiungeranno i requisiti richiesti nel corso del 2021, ma per effetto dell’aumento dell’aspettativa di vita che ha portato il pensionamento di vecchiaia dal 2019 a 67 anni e del tempo di erogazione massima che arriva a tre anni e sette mesi di fatto l’accesso è possibile solo dai 63 anni e cinque mesi a meno di non essere un contributore volontario che riesce ad uscire con la pensione anticipata.

L’Inps ricorda che per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di Ape sociale.

L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L’importo dell’indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo ed è erogato per 12 mesi l’anno: non è quindi prevista la tredicesima.

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