Ma è proprio vero che basterà uno sconfinamento di 100 euro per essere segnalati in default e diventare cattivo pagatore anche se non è mai accaduto prima? Lo sconfinamento deve superare la “soglia di rilevanza”, cioè superare contemporaneamente sia una soglia assoluta (100 o 500 euro, se si è privato nel primo caso, se si è impresa nel secondo) sia una relativa (1% dell’esposizione totale); inoltre lo sconfinamento deve protrarsi per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi come per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni).
Da gennaio regole più stringenti
A rispondere così è Bankitalia intervenuta con un chiarimento sulla questione relativa all’entrata in vigore del Regolamento Eba ( 1 gennaio 2021) relativo alle regole sui requisiti di capitale che dal primo gennaio potrebbe cambiare (in quegli istituti dove le novità non sono state ancora ratificate) i rapporti tra clienti e banche. Le nuove regole sono il frutto di un compromesso negoziale europeo e per l’Italia introducono criteri differenti da quelli attualmente utilizzati per alcuni aspetti più stringenti. Il cliente rischia di finire nella lista nera per effetto di una nuova classificazione di default.
Quando lo sconfinamento è consentito
Queste nuove regole non vietano che si possano consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti di sconfinare oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido . La possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce). Dal 1° gennaio, come già oggi, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento.
Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa.. Per questo motivo è importante che gli intermediari forniscano informazioni e assistenza ai propri clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova disciplina. La Banca d’Italia ha chiesto nei giorni scorsi a banche e intermediari finanziari di adoperarsi in tal senso e di chiarire ai clienti .
Monitoraggio costante e esortazione a controllare i saldi dei conti
Sulla stessa posizione anche Banca Intesa dalla quale ricordano che «ogni caso fa storia a se e viene gestita ogni singola posizione nel dettaglio. Magari il monitoraggio della clientela diventa più puntuale seppure in un contesto di relazione con il cliente». E da Banca Sella ricordano ovviamente che nel caso di richiesta di sospensione delle rate di un finanziamento nell’ambito dell’emergenza sanitaria legata al Covid, gli eventuali pagamenti arretrati non comporteranno la classificazione automatica in default.
Insomma, non c’è un automatismo anche se la misura molto probabilmente porterà a fare ordine tra i propri conti. Spesso il cliente multibancarizzato non gestisce bene le sue entrate e le sue uscite. Queste ultime possono essere concentrare in un certo arco temporale e non coperte da flussi ricorrenti che vanno a fine su altro conto.
Regole arrivate con le linee guida del 2017
Le nuove regole europee che le banche devono utilizzare per identificare le esposizioni in stato di default sono disciplinati a livello europeo dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche, entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Per assicurarne un’applicazione uniforme in tutta Europa, la Commissione europea (con un Regolamento del 2018) e l’EBA (con linee guida del 2017) hanno fornito ulteriori specificazioni, applicabili entro il 1° gennaio 2021.
Per le banche “meno significative”, che sono vigilate direttamente dalla Banca d’Italia, le nuove regole sono state recepite in Italia a giugno 2019, dopo una consultazione pubblica dove Banca d’Italia ha sottoposto le eventuali criticità anche alle associazioni degli consumatori, all’Abi e altri soggetti.
Per le banche “significative”, vigilate dal Meccanismo di vigilanza Unico, ha provveduto la BCE nel 2018; Il 1° gennaio 2021 è il termine ultimo per adottarle, e alcune banche hanno provveduto in anticipo. A riassumere il tutto è arrivata una comunicazione di Banca d’Italia prima di Natale.
Gli effetti della classificazione a default
Se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, non è classificato automaticamente anche “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi. La definizione di “sofferenze” non viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente “in sofferenza” solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito.
La classificazione presuppone che l’intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.
Pertanto non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l’intero sistema bancario.
Cosa fare
Chi può rischiare di trovarsi in questa situazione è bene che verifichi al più presto la sua posizione. In particolare, è importante verificare tempi e limiti di spesa delle proprie scadenze. E’ bene contattare il direttore di banca o il proprio gestore di relazione per allertarlo sulla sua situazione critica e concordare eventualmente un piano di rientro.
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