Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili
– codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti lì alloggiati.
Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità.
Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti così come sono consentite le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio.
È consentita la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia.
In base al nuovo Dpcm del governo Draghi stavolta restano chiusi barbieri e parrucchieri.
Fino al 27 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
– per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
– il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica);
– dal 24 febbraio al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
La guida del governo spiega a chi non lo sapesse, qual è la differenza tra residenza, domicilio e abitazione.
Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”.
Resta il coprifuoco 22-5 del mattino e comunque si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
Sul fronte sport: Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese; sospesi anche tutti gli sport di contatto.
Sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.