Il candidato classificato al quarto posto è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Comune e dei candidati classificatisi al primo e secondo posto trascinati ingiustamente in causa.
Si tratta di una vittoria in sede amministrativa che rispecchia la meticolosa attività di riduzione del contenzioso da parte dell’Ufficio Avvocatura, come richiesto dall’Amministrazione Cuofano, fatte salve quelle sentenze giunte a conclusione durante l’attuale consiliatura ma che provengono dal passato.
Si sta valutando anche l’opportunità di adire le vie legali a tutela dell’immagine dell’Ente, tirato in causa in alcune ricostruzioni prive di fondamento e colorite solo da illazioni.
Il Giudice amministrativo ha statuito che non sussiste la contestata incompetenza della giunta all’adozione del regolamento comunale per l’utilizzo delle graduatorie di concorsi, atteso che la legge (art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000) ad individuare espressamente la competenza della giunta per l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Parimenti infondata è stata ritenuta la contestazione dei ricorrenti che il Comune avrebbe omesso di dare attuazione della mobilità volontaria: sul punto il Tar ha evidenziato come i ricorrenti non hanno in alcun modo considerato le leggi vigenti e in particolare l’art. 3, c. 8 della legge n. 59/2019 che dispone, per il triennio 2019-2021, che le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche possono essere effettuate senza la previa attivazione della mobilità volontaria.
Il Giudice, ancora, ha ritenuto correttamente costituta la commissione con soli membri interni all’amministrazione comunale atteso il pieno rispetto della normativa che i ricorrenti neppure prendono in considerazione.
Egualmente infondata è stata considerata la contestazione sull’assegnazione di un voto unico collegiale, in luogo di un voto da parte di ciascun commissario atteso che la procedura riguarda candidati già valutati favorevolmente in altra analoga procedura concorsuale
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