La richiesta si inoltra per via telematica entro il 31 maggio secondo le istruzioni già fornite con la Circolare INPS 65/2021 dei giorni scorsi, in base alla quale accedono all’indennità una tantum le seguenti categorie lavorative:
- lavoratori dei settori turismo e stabilimenti termali (stagionali e in somministrazione che hanno cessato involontariamente il lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e abbiano svolto la prestazione per almeno trenta giornate; a tempo determinato titolari nello stesso periodo di uno o più contratti di durata complessiva di almeno trenta giornate e, nel 2018, uno o più contratti per almeno trenta giornate);
- stagionali e in somministrazione di settori diversi da turismo e stabilimenti termali (senza lavoro dal primo gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con almeno trenta giornate nel periodo, senza altro contratto che quello intermittente senza indennità di disponibilità);
- intermittenti (che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo 2021);
- autonomi occasionali (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 non devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali e non devono avere avuto un contratto in essere al 24 marzo 2021);
Come ricordato dalla circolare Inps n.65/2021 pubblicata il 19 aprile, le categorie lavorative a supporto delle quali è stato attivato il bonus sono:
- lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.