Con il decreto Sostegni bis, approvato in Consiglio dei ministri il 20 maggio 2021, sono in arrivo nuovi contributi a fondo perduto, differenziati a seconda della categoria di appartenenza e delle perdite subite
Si ricorda comunque che per gli aiuti previsti dal primo decreto Sostegni è ancora possibile presentare domanda all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 28 maggio 2021. Un passaggio importante per ricevere in automatico anche i nuovi contributi
Chi non aveva i requisiti per accedere ai benefici del primo decreto Sostegni potrebbe invece vedersi incluso in questo che si basa su un nuovo confronto tra i periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020- 31 marzo 2021, per determinare il calo del fatturato
Previsto inoltre un saldo finale per tutti coloro che dimostrano di aver avuto un calo economico relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019
Condizione necessaria per accedere a questa misura sarà quella di aver presentato la dichiarazione dei redditi entro la scadenza del 10 settembre
Chi ha già ricevuto il sostegno previsto dal dl 41 del 2021 può non presentare nuova domanda e ricevere in automatico il pagamento di una somma pari a quella già erogata. Ma dovranno sussistere precise condizioni
Per ricevere in automatico il nuovo beneficio, all’entrata in vigore del decreto Sostegni bis la partita IVA dovrà risultare ancora attiva
Chi si è visto respingere il contributo a fondo perduto del vecchio decreto Sostegni, chi lo ha restituito o lo ha percepito indebitamente, non avrà in automatico la nuova tranche
Va precisato che senza ulteriori richieste viene erogata la stessa cifra che si è già ricevuta. Chi ha diritto a una somma maggiore dovrà nuovamente fare richiesta
I nuovi beneficiari dovranno invece presentare domanda all’Agenzia delle Entrate e dichiarare di rientrare nelle categorie citate
Si dovrà avere una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis; ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nell’anno 2019; un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento nel confronto tra i periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021
Sia vecchi che nuovi beneficiari dovranno compilare una nuova domanda all’Agenzia delle entrate per ottenere il saldo finale sulla base delle perdite di esercizio nel confronto 2020-2019
Come per il precedente bonus si potrà scegliere tra due diverse modalità di erogazione: pagamento con accredito su conto corrente e utilizzo in compensazione sotto forma di credito di imposta
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