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Il decreto Covid è legge. Dallo scudo penale per sanitari ai concorsi pubblici, le norme

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Il decreto Covid di marzo diventa legge. È arrivato infatti il via libera definitivo della Camera, senza modifiche rispetto al testo approvato dal Senato. Ecco cosa prevede

MEDICI E OPERATORI SANITARI – Si introduce il cosiddetto “scudo penale” per medici e operatori sanitari. In pratica, viene limitata la punibilità – a titolo di omicidio colposo o lesioni personali colpose – per le somministrazioni dei vaccini anti-Covid

Nello specifico, la punibilità viene esclusa se l’uso del vaccino è stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio (emesso dalle autorità competenti)

Inoltre, per escludere la punibilità, la somministrazione del vaccino deve avvenire secondo le disposizioni presenti nelle circolari pubblicate sul sito web istituzionale del ministero della Salute

Viene poi introdotta una disciplina transitoria, che limita la punibilità – anche qui a titolo di omicidio colposo o lesioni personali colpose – per i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria durante il periodo di emergenza epidemiologica, e che trovino causa nella stessa. Resta la punibilità solo nei casi di colpa grave

OBBLIGO VACCINALE – Viene disposto, nel periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano vaccinale nazionale (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), l’obbligo della vaccinazione per gli operatori sanitari

CHI RIGUARDA – In particolare, la norma riguarda chi esercita professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali

SOSPENSIONE – Chi appartiene a queste categorie e non si vaccina verrà sospeso del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del Covid-19

ASSEGNAZIONE AD ALTRE MANSIONI – Alla sospensione consegue l’assegnazione ad altre mansionianche inferiori, con il riconoscimento della remunerazione ad esse corrispondenti. In caso di impossibilità di tale assegnazione, si procede con la sospensione dell’attività lavorativa e della relativa remunerazione

VISITE NELLE RSA – Il provvedimento conferma la riapertura delle Rsa alle visite dei familiari, nonché il ritorno a scuola in presenza per gli studenti, con opportune differenze rispetto alle Regioni in zona rossa, arancione o gialla

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