Le nuove misure sono contenute nell’articolo 4 del decreto Sostegni-bis dal titolo “Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”
Il credito d’imposta sugli affitti pari al 60% spetta a tutte le attività che hanno un fatturato fino a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso nel maggio 2021)
Per accedere al bonus affitti per le imprese è necessario anche che fra l’1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021, l’attività abbia subito una riduzione media mensile dei ricavi pari ad almeno il 30% rispetto ai 12 mesi precedenti
Sono quindi due le modifiche, rispetto alla norma del 2020 sul bonus affitti per le imprese, che dovrebbero allargare la platea dei beneficiari. In precedenza, infatti, il tetto dei ricavi era fissato a 5 milioni di euro e il calo del fatturato doveva essere almeno del 50%
Il decreto Sostegni-bis ha inoltre stabilito che il bonus sotto forma di credito d’imposta al 60% spetta per i canoni di affitto versati da gennaio a maggio 2021
Il bonus affitti spetta a: soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
Regole diverse sono previste per le aziende che hanno iniziato l’’attività a partire dal primo gennaio 2019. Per queste ultime, infatti, non è necessario avere il requisito delle perdite pari almeno al 30%. Ma per il riconoscimento del credito d’imposta devono comunque avere un fatturato massimo di 15 milioni di euro nel 2019
Criteri meno rigidi sono previsti anche per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. Il bonus affitti, in questo caso, è prorogato al 31 luglio 2021 (dal precedente 30 aprile). Non c’è un il limite relativo al fatturato. L’agevolazione spetta per le mensilità con perdita di compensi o ricavi pari ad almeno il 50% sullo stesso mese del 2019
Il credito d’imposta è cumulabile con il contributo a fondo perduto per esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro
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