Tramite il provvedimento inserito nel Protocollo 2021/125708, approvato lo scorso lunedì 24 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha tracciato le linee guida che dovranno essere seguite per individuare eventuali elementi di incoerenza nelle dichiarazioni dei redditi 730/2021 con esito a rimborso: ad essere controllate con particolare meticolosità saranno quelle contraddistinte da modifiche apportate al modello precompilato in grado di incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
Secondo quanto riportato da fiscoetasse.com, verrà considerato elemento di incoerenza:
1) lo scostamento per importi significativi dei dati inseriti nelle certificazioni uniche o nelle dichiarazioni rispetto a quelli risultanti lo scorso anno;
2) il rilevamento di elementi di incoerenza tra i dati inseriti in dichiarazione e quelli comunicati da enti esterni;
3) la eventuale presenza di situazioni di rischio, individuate sulla base di irregolarità verificatesi in anni precedenti.
La stessa Agenzia delle Entrate chiarisce nelle Faq che cosa può accadere: “Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine”.
“Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo – si legge ancora nella nota – “è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine”.
Cosa accade invece nel caso in cui la dichiarazione modificata sia inviata mediante Caf o tramite un professionista?
“Il controllo formale – spiega l’Agenzia delle Entrate – è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Inoltre – puntualizza l’Ente – non è effettuato il controllo preventivo per i rimborsi di imposta superiore a 4.000 euro”.
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