CHI NE HA DIRITTO? L’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli Anf, gli assegni al nucleo familiare, già in vigore. Questi, invece, continueranno a essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, con una lieve maggiorazione. A differenza dell’assegno unico universale che partirà l’anno prossimo, e che sarà rivolto ai figli con età compresa tra i 7 mesi della gestazione fino ai 21 anni (se ancora a carico), l’assegno ponte è rivolto soltanto alle famiglie con figli tra 0 e 18 anni
QUALI SONO I REQUISITI? Bisogna rispondere ai seguenti requisiti: essere in possesso di un Isee inferiore a 50mila euro annui; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; non essere percettore degli assegni al nucleo familiare ed essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea. In alternativa occorre essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
COME SI FA DOMANDA? Le domande andranno presentate entro il 30 giugno in modalità telematica sul portale internet dell’Inps (o tramite Caf e Patronati). L’Inps fornirà entro il 30 giugno le istruzioni per presentare le domande e consentire le erogazioni a partire dal 1° luglio. In realtà c’è tempo fino al 30 settembre 2021: le domande presentate entro quella data danno diritto alle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Le domande presentate dall’1 ottobre, invece, daranno diritto all’assegno a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata
DOVE VERRÀ EROGATO L’ASSEGNO? L’assegno verrà erogato mensilmente sul conto corrente dei richiedenti e non concorrerà alla formazione del reddito. Per ottenere il nuovo assegno ponte (per partite Iva, autonomi e disoccupati) la domanda è obbligatoria
QUALI SONO GLI IMPORTI? Gli importi diminuiscono al crescere del livello dell’Isee. Fino al 31 dicembre sono i seguenti: fino a un massimo di 167,5 euro al mese per ciascun figlio, nel caso di Isee fino a 7mila euro; fino a 83,50 euro al mese a figlio intorno ai 15 mila euro di Isee; fino a 30 euro al mese per figlio con Isee intorno ai 40mila euro; stabili a 30 euro fino a 50mila euro di Isee
QUANDO SONO MAGGIORATI GLI IMPORTI? Per le famiglie con 3 o più figli e per
figli con disabilità
C’È COMPATIBILITÀ CON ALTRE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEI FIGLI? Non sono stati aboliti gli strumenti a sostegno dei figli già esistenti che, però, cesseranno quando si andrà a regime l’1 gennaio 2022. Quindi, l’assegno ponte è compatibile con tutte le altre prestazioni a sostegno dei figli, tranne che con gli Assegni al nucleo familiare
E CON IL REDDITO DI CITTADINANZA? Anche i percettori del Reddito di cittadinanza avranno diritto all’assegno ponte ma i due strumenti non si cumulano pienamente. Dall’importo complessivo dell’assegno, infatti, verrà sottratta la quota dell’RdC imputabile alla presenza di figli nel nucleo
IL BONUS NIDI VERRÀ INGLOBATO NELL’ASSEGNO? No, non sarà assorbito dall’assegno unico perché farà parte di un altro pacchetto, quello del sostegno alle spese educative previsto dal Family Act e che verrà in seguito reso strutturale
COME FUNZIONA L’ASSEGNO PER I GENITORI DIVORZIATI? Nel caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di ciascun genitore